TRATTAMENTO PREVIDENZIALE I soci accomandatari, singolarmente, sono soggetti ai contributi INPS, circa 17% del reddito di impresa loro imputato, con un minimale fisso (di circa 1.860 euro) da corrispondere indipendentemente dal reddito dichiarato.
NUMERO DEI SOCI NECESSARI Almeno 2; dei quali uno deve essere accomandante (cioè conferisce il capitale) , ed uno accomandatario (cioè si occupa dell'amministrazione) .
TIPO DI ATTO COSTITUTIVO Atto notarile.
ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE 1) Domanda di attribuzione del Codice fiscale e della partita Iva al competente Ufficio delle Entrate 2) Registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio delle Entrate. 3) Iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio
RAGIONE SOCIALE Vi deve essere contenuto, oltre al nome o alla sigla della società anche la indicazione che si tratta di una società in accomandita, nonchè il nome di almeno un socio accomandatario
CAPITALE SOCIALE Non è necessario il versamento di un capitale minimo. Il capitale sociale viene determinato dai conferimenti dei soci (in denaro o anche in natura, dichiarandone il valore, ed i criteri di attribuzione del valore stesso).
RESPONSABILITA' DEI SOCI Per i soci accomandanti la responsabilità è limitata al capitale conferito; per i soci accomandatari, invece, essa si estende, senza limiti, a tutte le obbligazioni della società.
ASSEMBLEE Non è necessario prevedere l'assemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE Gli amministratori possono essere solo i soci accomandatari, così come indicato nell'atto costitutivo. Il socio Accomandante che compie atti di amministrazione decade dal beneficio della responsabilità limitata
TRATTAMENTO TRIBUTARIO 1) Il reddito della società viene imputato ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione, che su di esso pagano, individualmente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 2) L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 4,25% su un imponibile che comprende anche costo del lavoro (di ogni tipo) ed oneri finanziari, è a carico della società;
VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE. 1) Possibilità di differenziare rigidamente ruoli e responsabilità; 2) Un basso "affaticamento" organizzativo/procedurale, perché gli organi decisionali necessari per legge sono pochi; 3) Bilancio non soggetto a pubblicazione. 4) Possibilità di scegliere la contabilità semplificata (a certe condizioni); 5) Limitato numero degli adempimenti di legge tra cui: - comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate delle variazioni nella compagine sociale; - comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate delle variazioni dell'Atto Costitutivo in generale.
SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIALI 1) Responsabilità illimitata dei soci accomandatari, in caso di fallimento della società, i soci accomandatari falliscono personalmente. 2) I soci pagano individualmente l'IRPEF sui redditi della società (anche se non distribuiti). 3) Ai fini fiscali, è possibile riportare le perdite negli esercizi successivi solo se si sceglie la contabilità ordinaria. Le perdite riportate possono essere usate soltanto per “compensare” altri redditi d'impresa; in caso di contabilità semplificata, invece, le perdite della società non possono essere riportate ma possono essere utilizzate per compensare anche redditi di tipo diverso. In caso di perdite, i soci accomandanti possono al massimo avere una quota di perdita pari al capitale sociale sottoscritto. (Esempio S.a.s. di due amici, capitale sociale di 1.000 euro al 50%. La società ha una perdita di 2.000 euro. Il socio accomandatario potrà scontare una perdita fiscale paria a 1.000 euro, l'accomandante al massimo di 500 euro. L'eccedente viene imputata all'accomandatario, che quindi sconterà 1.500 euro.)