NUMERO DEI SOCI NECESSARI Almeno 2; dei quali uno deve essere
accomandante (cioè conferisce il capitale) , ed uno
accomandatario (cioè si occupa
dell'amministrazione) . |
TIPO DI ATTO COSTITUTIVO Atto notarile. |
ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE
1) Domanda di attribuzione del Codice fiscale e
della partita Iva al competente Ufficio delle
Entrate
2) Registrazione dell'atto costitutivo presso
l'Ufficio delle Entrate.
3) Iscrizione nel Registro Imprese presso la
Camera di Commercio |
RAGIONE SOCIALE Vi deve essere contenuto, oltre al nome o alla sigla
della società anche la indicazione che si tratta di
una società in accomandita, nonchè il nome di
almeno un socio accomandatario |
CAPITALE SOCIALE Non è necessario il versamento di un capitale
minimo. Il capitale sociale viene determinato dai
conferimenti dei soci (in denaro o anche in natura,
dichiarandone il valore, ed i criteri di attribuzione
del valore stesso). |
RESPONSABILITA' DEI SOCI Per i soci accomandanti la responsabilità è limitata
al capitale conferito; per i soci accomandatari,
invece, essa si estende, senza limiti, a tutte le
obbligazioni della società. |
ASSEMBLEE Non è necessario prevedere l'assemblea dei soci. |
AMMINISTRAZIONE Gli amministratori possono essere solo i soci
accomandatari, così come indicato nell'atto
costitutivo. Il socio Accomandante che compie atti
di amministrazione decade dal beneficio della
responsabilità limitata |
TRATTAMENTO TRIBUTARIO 1) Il reddito della società viene imputato ai soci,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
che su di esso pagano, individualmente,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF);
2) L'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), pari al 4,25% su un imponibile che
comprende anche costo del lavoro (di ogni
tipo) ed oneri finanziari, è a carico della
società; |
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE I soci accomandatari, singolarmente, sono soggetti
ai contributi INPS, circa 17% del reddito di impresa
loro imputato, con un minimale fisso (di circa 1.860
euro) da corrispondere indipendentemente dal
reddito dichiarato.
VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE.
1) Possibilità di differenziare rigidamente ruoli e
responsabilità;
2) Un basso "affaticamento"
organizzativo/procedurale, perché gli organi
decisionali necessari per legge sono pochi;
3) Bilancio non soggetto a pubblicazione.
4) Possibilità di scegliere la contabilità
semplificata (a certe condizioni);
5) Limitato numero degli adempimenti di legge
tra cui:
- comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate
delle variazioni nella compagine sociale;
- comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate
delle variazioni dell'Atto Costitutivo in
generale. |
SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIALI
1) Responsabilità illimitata dei soci
accomandatari, in caso di fallimento della
società, i soci accomandatari falliscono
personalmente.
2) I soci pagano individualmente l'IRPEF sui
redditi della società (anche se non distribuiti).
3) Ai fini fiscali, è possibile riportare le perdite
negli esercizi successivi solo se si sceglie la
contabilità ordinaria. Le perdite riportate
possono essere usate soltanto per
“compensare” altri redditi d'impresa; in caso di
contabilità semplificata, invece, le perdite della
società non possono essere riportate ma
possono essere utilizzate per compensare
anche redditi di tipo diverso. In caso di perdite,
i soci accomandanti possono al massimo
avere una quota di perdita pari al capitale
sociale sottoscritto. (Esempio S.a.s. di due
amici, capitale sociale di 1.000 euro al 50%. La
società ha una perdita di 2.000 euro. Il socio
accomandatario potrà scontare una perdita
fiscale paria a 1.000 euro, l'accomandante al
massimo di 500 euro. L'eccedente viene
imputata all'accomandatario, che quindi
sconterà 1.500 euro.) |