| NUMERO DEI SOCI NECESSARI Almeno 2; dei quali uno deve essere
accomandante (cioè conferisce il capitale) , ed uno
accomandatario (cioè si occupa
dell'amministrazione) . |
| TIPO DI ATTO COSTITUTIVO Atto notarile. |
| ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE
1) Domanda di attribuzione del Codice fiscale e
della partita Iva al competente Ufficio delle
Entrate
2) Registrazione dell'atto costitutivo presso
l'Ufficio delle Entrate.
3) Iscrizione nel Registro Imprese presso la
Camera di Commercio |
| RAGIONE SOCIALE Vi deve essere contenuto, oltre al nome o alla sigla
della società anche la indicazione che si tratta di
una società in accomandita, nonchè il nome di
almeno un socio accomandatario |
| CAPITALE SOCIALE Non è necessario il versamento di un capitale
minimo. Il capitale sociale viene determinato dai
conferimenti dei soci (in denaro o anche in natura,
dichiarandone il valore, ed i criteri di attribuzione
del valore stesso). |
| RESPONSABILITA' DEI SOCI Per i soci accomandanti la responsabilità è limitata
al capitale conferito; per i soci accomandatari,
invece, essa si estende, senza limiti, a tutte le
obbligazioni della società. |
| ASSEMBLEE Non è necessario prevedere l'assemblea dei soci. |
| AMMINISTRAZIONE Gli amministratori possono essere solo i soci
accomandatari, così come indicato nell'atto
costitutivo. Il socio Accomandante che compie atti
di amministrazione decade dal beneficio della
responsabilità limitata |
| TRATTAMENTO TRIBUTARIO 1) Il reddito della società viene imputato ai soci,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
che su di esso pagano, individualmente,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF);
2) L'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), pari al 4,25% su un imponibile che
comprende anche costo del lavoro (di ogni
tipo) ed oneri finanziari, è a carico della
società; |
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE I soci accomandatari, singolarmente, sono soggetti
ai contributi INPS, circa 17% del reddito di impresa
loro imputato, con un minimale fisso (di circa 1.860
euro) da corrispondere indipendentemente dal
reddito dichiarato.
| VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE.
1) Possibilità di differenziare rigidamente ruoli e
responsabilità;
2) Un basso "affaticamento"
organizzativo/procedurale, perché gli organi
decisionali necessari per legge sono pochi;
3) Bilancio non soggetto a pubblicazione.
4) Possibilità di scegliere la contabilità
semplificata (a certe condizioni);
5) Limitato numero degli adempimenti di legge
tra cui:
- comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate
delle variazioni nella compagine sociale;
- comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate
delle variazioni dell'Atto Costitutivo in
generale. |
| SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIALI
1) Responsabilità illimitata dei soci
accomandatari, in caso di fallimento della
società, i soci accomandatari falliscono
personalmente.
2) I soci pagano individualmente l'IRPEF sui
redditi della società (anche se non distribuiti).
3) Ai fini fiscali, è possibile riportare le perdite
negli esercizi successivi solo se si sceglie la
contabilità ordinaria. Le perdite riportate
possono essere usate soltanto per
“compensare” altri redditi d'impresa; in caso di
contabilità semplificata, invece, le perdite della
società non possono essere riportate ma
possono essere utilizzate per compensare
anche redditi di tipo diverso. In caso di perdite,
i soci accomandanti possono al massimo
avere una quota di perdita pari al capitale
sociale sottoscritto. (Esempio S.a.s. di due
amici, capitale sociale di 1.000 euro al 50%. La
società ha una perdita di 2.000 euro. Il socio
accomandatario potrà scontare una perdita
fiscale paria a 1.000 euro, l'accomandante al
massimo di 500 euro. L'eccedente viene
imputata all'accomandatario, che quindi
sconterà 1.500 euro.) |