NUMERO DEI SOCI NECESSARI Almeno due
TIPO DI ATTO COSTITUTIVO Atto notarile.
ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE 1) Domanda di attribuzione del Codice fiscale e della partita Iva al competente Ufficio delle Entrate 2) Registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio delle Entrate. 3) Iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
RAGIONE SOCIALE Vi deve essere contenuta, oltre al nome o alla sigla della società anche il nome di almeno un socio
CAPITALE SOCIALE Non è necessario il versamento di un capitale minimo. Il capitale sociale viene determinato dai conferimenti dei soci (in denaro, o anche beni in natura, dichiarandone il valore, ed i criteri di attribuzione del valore stesso).
RESPONSABILITA DEI SOCI I soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società.
ASSEMBLEA Non è necessario prevedere l'assemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE Gli amministratori devono essere dei soci. E' possibile stabilire per statuto il numero dei soci amministratori, la durata, gli incarichi ecc.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO 1) Il reddito della società viene imputato ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione, che su di esso pagano, individualmente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 2) L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 4,25% su un imponibile che comprende anche costo del lavoro (di ogni tipo) ed oneri finanziari, è a carico della società;
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE I soci singolarmente sono soggetti ai contributi INPS, circa 17% del reddito di impresa loro imputato, con un minimale fisso (variabile ogni anno, di circa 1.860 euro) da corrispondere indipendentemente dal reddito dichiarato. Se l'impresa è iscritta all'albo artigiani paga sempre l'Inps artigiani, nella misura che è indicata. Se l'impresa svolge un'attività di servizi o commerciale (agente di commercio, commerciante, barista,ecc.) paga sempre l'Inps commercianti, nella misura indicata. Se l'impresa (o società di persone) svolge attività diverse non è soggetta ad alcun trattamento previdenziale.
VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE. 1) Possibilità di decidere i vari aspetti interni di funzionamento della società, a seconda degli accordi tra i soci. 2) Un basso "affaticamento" organizzativo e procedurale, poiché gli organi decisionali necessari per legge sono pochi; 3) Bilancio non soggetto a pubblicazione. 4) Possibilità di scegliere la contabilità semplificata (a certe condizioni); 5) Limitato numero degli adempimenti di legge tra cui: - comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate delle variazioni nella compagine sociale; - comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate delle variazioni dell'Atto Costitutivo in generale.
SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIALI 1) Responsabilità personale dei soci per quanto dovuto dalla società a terzi, il fallimento della società comporta il fallimento in proprio anche dei soci. 2) I soci pagano individualmente l'IRPEF sui redditi della società (anche se non distribuiti). E' uno svantaggio relativo, nel senso che la s.n.c. (ma lo stesso vale, con qualche eccezione, per la s.a.s) consente di “spalmare” il reddito sui soci in proporzione delle percentuali di partecipazioni agli utili (e alle perdite); dal momento che l'IRPEF è “progressivo” ciò consente, a parità di reddito, un risparmio fiscale rispetto all'impresa individuale e, entro certi limiti, anche rispetto alle società di capitali. 3) Ai fini fiscali, è possibile riportare le perdite negli esercizi successivi solo se si sceglie la contabilità ordinaria. Le perdite riportate possono essere usate soltanto per “compensare” altri redditi d'impresa; in caso di contabilità semplificata, invece, le perdite della società non possono essere riportate ma possono essere utilizzate per compensare anche redditi di tipo diverso.