NUMERO DEI SOCI NECESSARI Almeno due
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TIPO DI ATTO COSTITUTIVO Atto notarile.
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ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE
1) Domanda di attribuzione del Codice fiscale e
della partita Iva al competente Ufficio delle
Entrate
2) Registrazione dell'atto costitutivo presso
l'Ufficio delle Entrate.
3) Iscrizione nel Registro Imprese presso la
Camera di Commercio. |
RAGIONE SOCIALE Vi deve essere contenuta, oltre al nome o alla sigla
della società anche il nome di almeno un socio |
CAPITALE SOCIALE Non è necessario il versamento di un capitale
minimo. Il capitale sociale viene determinato dai
conferimenti dei soci (in denaro, o anche beni in
natura, dichiarandone il valore, ed i criteri di
attribuzione del valore stesso). |
RESPONSABILITA DEI SOCI I soci sono illimitatamente e solidalmente
responsabili per le obbligazioni della società. |
ASSEMBLEA Non è necessario prevedere l'assemblea dei soci. |
AMMINISTRAZIONE Gli amministratori devono essere dei soci.
E' possibile stabilire per statuto il numero dei soci
amministratori, la durata, gli incarichi ecc. |
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
1) Il reddito della società viene imputato ai soci,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
che su di esso pagano, individualmente,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF);
2) L'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), pari al 4,25% su un imponibile che
comprende anche costo del lavoro (di ogni
tipo) ed oneri finanziari, è a carico della
società; |
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
I soci singolarmente sono soggetti ai contributi
INPS, circa 17% del reddito di impresa loro
imputato, con un minimale fisso (variabile ogni
anno, di circa 1.860 euro) da corrispondere
indipendentemente dal reddito dichiarato. Se
l'impresa è iscritta all'albo artigiani paga sempre
l'Inps artigiani, nella misura che è indicata. Se
l'impresa svolge un'attività di servizi o commerciale
(agente di commercio, commerciante, barista,ecc.)
paga sempre l'Inps commercianti, nella misura
indicata. Se l'impresa (o società di persone) svolge
attività diverse non è soggetta ad alcun trattamento
previdenziale. |
VANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIETARIE.
1) Possibilità di decidere i vari aspetti interni di
funzionamento della società, a seconda degli
accordi tra i soci.
2) Un basso "affaticamento" organizzativo e
procedurale, poiché gli organi decisionali
necessari per legge sono pochi;
3) Bilancio non soggetto a pubblicazione.
4) Possibilità di scegliere la contabilità
semplificata (a certe condizioni);
5) Limitato numero degli adempimenti di legge tra
cui:
- comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate
delle variazioni nella compagine sociale;
- comunicazione a CCIAA e Ufficio Entrate
delle variazioni dell'Atto Costitutivo in
generale. |
SVANTAGGI RISPETTO AD ALTRE FORME SOCIALI
1) Responsabilità personale dei soci per quanto
dovuto dalla società a terzi, il fallimento della
società comporta il fallimento in proprio anche
dei soci.
2) I soci pagano individualmente l'IRPEF sui
redditi della società (anche se non distribuiti).
E' uno svantaggio relativo, nel senso che la
s.n.c. (ma lo stesso vale, con qualche
eccezione, per la s.a.s) consente di “spalmare”
il reddito sui soci in proporzione delle
percentuali di partecipazioni agli utili (e alle
perdite); dal momento che l'IRPEF è
“progressivo” ciò consente, a parità di reddito,
un risparmio fiscale rispetto all'impresa
individuale e, entro certi limiti, anche rispetto
alle società di capitali.
3) Ai fini fiscali, è possibile riportare le perdite
negli esercizi successivi solo se si sceglie la
contabilità ordinaria. Le perdite riportate
possono essere usate soltanto per
“compensare” altri redditi d'impresa; in caso di
contabilità semplificata, invece, le perdite della
società non possono essere riportate ma
possono essere utilizzate per compensare
anche redditi di tipo diverso. |